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Gli obblighi fiscali per i venditori professionali

Fonte: Il Sole 24 Ore (giugno 2007) 25/06/2007
http://recensioni.ebay.it/GLI-OBBLIGHI-FISCALI-PER-I-VENDITORI-PROFESSIONALI?ugid=10000000004072350

DOMANDA:
Mi è capitato di vendere ed acquistare saltuariamente sul sito di aste on line ebay. Vorrei sapere dove posso reperire una normativa chiara in materia di attività di vendita tramite siti di aste come ebay. Quali sono gli importi che devono essere denunciati? E per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi? E' necessario possedere una partita IVA? Si devono richiedere e rilasciare delle fatture?

RISPOSTA:
La richiesta di chiarimenti merita innanzitutto alcune precisazioni in tema di commercio elettronico.

Commercio elettronico diretto ed indiretto. A differenza di quanto si potrebbe a prima vista pensare, infatti, l'attività di vendita o promozione dei propri beni o servizi via internet non rappresenta di per sé una forma di commercio elettronico in senso stretto.
Occorre infatti distinguere tra commercio elettronico diretto, riguardante la vendita di beni virtuali o di servizi prestati per il tramite di mezzi elettronici (disciplinati a livello normativo dalla Direttiva 2002/38/CE), e commercio elettronico indiretto, in cui rientrano invece tutte le altre attività di compravendita che si servono di internet esclusivamente come mezzo per veicolare o offrire i propri prodotti materiali. Per meglio comprendere questa distinzione, rimanendo in tema di aste on line, si può dire che appartiene alla prima categoria l’attività propria di ebay, cioè del soggetto che gestisce il portale di aste on line: in base al regolamento comunitario 1777/2005, infatti, sono considerati appartenenti all’insieme dei servizi prestati per il tramite di mezzi elettronici anche i servizi di aste on line, compresi i mercati on line o i portali di shopping on line.
L’attività a cui fa invece riferimento la domanda, propria dei venditori che intendano vendere via internet i propri prodotti materiali, appartiene invece alla sfera del commercio elettronico indiretto, al quale si applicano le ordinarie regole in tema di IVA, salvo alcune eccezioni.
Quella di maggior rilievo deriva non tanto dalla considerazione che l’attività si svolge per il tramite di mezzi elettronici quanto piuttosto dal fatto che essa si svolge senza il contatto diretto con l’acquirente-consumatore. Tale modalità di vendita impone infatti al venditore professionale di rispettare, nello svolgimento della propria attività, non solo le regole ordinarie ma anche quelle imposte dalla disciplina sulle cosiddette vendite a distanza. Prima di commentare tale disciplina, tuttavia, può risultare utile svolgere alcune considerazioni di portata generale su cosa si debba intendere per venditore professionale, al fine di distinguere quando un’attività di vendita su un portale di aste on line possa essere considerata svolta da un semplice soggetto privato, risultando dunque esonerata da qualsiasi obbligo di natura fiscale, e quando invece sia da considerare a tal fine rilevante, sia da un punto di vista delle imposte dirette che ai fini IVA.

Requisiti per diventare venditore professionale: l’attività di vendita di un servizio o di un bene risulta soggetta alle ordinarie imposte sui redditi, nonché a tutta una serie di adempimenti di natura formale, qualora sia svolta in via professionale e abituale. I requisiti della professionalità e dell’abitualità sono dunque quelli più importanti, risultando comunque imprescindibili per poter considerare una determinata attività quale produttrice di reddito di impresa o di lavoro autonomo.

In particolare, la distinzione tra i due diversi ambiti si determina a seconda che prevalga il capitale investito piuttosto che il lavoro svolto in prima persona dal lavoratore. Per abituale, è bene precisarlo, non si intende un’attività svolta in via esclusiva, potendosi comunque ipotizzare un soggetto che svolga due attività distinte fra loro, seppur entrambe in misura regolare e continuativa. Per abituale deve invece intendersi – in chiave negativa – qualsiasi attività, qualificabile come d’impresa o di lavoro autonomo, che non sia svolta in chiave saltuaria o occasionale. Secondo il ministero delle Finanze, infatti, i requisiti di professionalità e di abitualità sussistono ogni qual volta il soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici e finalizzati al raggiungimento di uno scopo, con esclusione quindi dell’ipotesi di atti economici posti in essere in via meramente occasionale. Tale precisazione, inoltre, può aiutare a definire in maniera chiara il panorama dei diversi obblighi di natura fiscale a cui un potenziale venditore su aste on line potrebbe risultare soggetto.
In estrema sintesi, si può infatti dire che mentre ai fini delle imposte dirette producono reddito imponibile sia le attività commerciali svolte in via abituale che occasionale – seppur secondo modalità diverse, come spiegato in seguito – ai fini IVA rilevano invece le sole attività in possesso dei requisiti di professionalità e di abitualità.

Gli obblighi per i venditori professionali. In particolare, un soggetto che regolarmente e in via continuativa intenda vendere determinati beni o prestare particolari servizi, siano essi materiali o di natura intellettiva, produce reddito d’impresa o di lavoro autonomo e, dunque, è soggetto a tassazione secondo le regole specificatamente previste per tali categorie reddituali. Ai fini IVA, inoltre, scatta l’obbligo di aprire una relativa posizione richiedendo un proprio numero di partita IVA, nonché di assoggettare le operazioni attive e passive ai diversi regimi previsti dalla disciplina in questione. Inoltre, il qualificarsi come imprenditore o lavoratore autonomo, impone anche il rispetto di obblighi di natura formale, come, ad esempio, l’iscrizione nelle apposite sezioni del registro delle imprese (solo per i primi) ovvero la tenuta delle scritture contabili obbligatorie per legge (in tutti e due i casi), nonché – logicamente – dei registri IVA e il rispetto degli ordinari adempimenti fiscali in tema di dichiarazioni annuali e periodiche.

Gli obblighi per i venditori occasionali. Nel caso in cui un’attività sia svolta in maniera occasionale, si verifica una distinzione tra la disciplina IVA, per la quale nessun obbligo è imposto, e la disciplina relativa alle imposte sui redditi. Sotto tale aspetto, infatti, non si esclude che l’attività – ferma restando l’esclusione dagli obblighi sopra elencati – possa comunque essere idonea a produrre un reddito tassabile, seppur nell’ambito della categoria dei redditi diversi. In chiave pratica, deve comunque trattarsi di un’attività che – per le proprie caratteristiche – abbia natura commerciale o di lavoro autonomo: in tal senso, risulterà fiscalmente rilevante l’attività svolta da chi – in via occasionale – intenda vendere capi d’abbigliamento prodotti artigianalmente, mentre non sarà soggetta a tassazione la persona fisica che, per il tramite di ebay, intenda vendere la propria auto usata.

Guida creata: 30/07/07 (aggiornato il 09/03/12)